Le telecamere ai semafori rappresentano una lesione della privacy?
Per il Garante della privacy la risposta è sì.
Infatti con un provvedimento dello scorso giugno (che potete leggere a questo link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10267254) il Comune di Vasto è stato condannato a pagare una sanzione amministrativa di 5.000 € per trattamento illecito di dati personali attraverso i sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche.
Questa pronuncia dell’Autorità trae origine dal reclamo presentato da una conducente sanzionata dal Comando di Polizia Locale per il passaggio con il semaforo rosso (infrazione ex art. 146, comma 3, del Codice della Strada).
Ricevuto il verbale di contestazione, la signora si è accorta che le immagini allegate al verbale mostravano l’interno dell’abitacolo senza che il sistema avesse provveduto all’oscuramento automatico del parabrezza e del lunotto posteriore, rendendo così identificabili sia chi si trovava alla guida sia eventuali passeggeri.
Constatata inoltre la mancanza di cartelli informativi nei pressi del semaforo, l’automobilista si è rivolta al Garante per contestare l’illegittimità del trattamento dei dati effettuato dall’amministrazione pubblica.
Il Garante ha rilevato una serie di irregolarità strutturali nell’impiego delle apparecchiature video per il sanzionamento del passaggio con il rosso:
- Assenza di informativa preventiva: mMancava la segnaletica verticale di “primo livello” idonea a informare preventivamente gli automobilisti dell’ingresso in un’area sottoposta a controllo video.
- Informativa web inidonea: L’informativa di “secondo livello” pubblicata online dall’ente locale presentava significative lacune informative ed errori di fondo sulle basi giuridiche e le modalità del trattamento.
- Inosservanza della DPIA preventiva: Il Comune ha redatto la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) – adempimento vincolante ai sensi dell’art. 35 del GDPR per i trattamenti su larga scala mediante tecnologie di videosorveglianza – solo successivamente all’inizio delle riprese e all’avvio dell’istruttoria.
Il Garante ha quindi condannato il Comune per le mancanze rilevate, evidenziando che le finalità di pubblico interesse e la prevenzione degli incidenti stradali non esentano gli enti locali dal rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679.
L’impiego di telecamere da parte dei Comuni deve sempre prevedere un’adeguata informativa preventiva sul posto e accorgimenti tecnici volti a riprendere esclusivamente la targa del veicolo, evitando di filmare dettagli inutili ed invasivi per la riservatezza degli occupanti.
La ricorrente ha dovuto pagare la multa, ma ha ottenuto che anche il Comune pagasse la sua!
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