Il mailbombing consiste nell’invio massivo di email ad un indirizzo di posta elettronica, con l’obiettivo di mandare in tilt la casella di posta (=overflow).
Infatti, per effetto della simultanea ricezione di migliaia di e-mail, la casella di posta subisce un temporaneo o talvolta definitivo blocco dell’attività.
In rete è molto diffusa l’idea che questo tipo di attacco sia uno strumento legittimo per segnalare, denunciare e contestare.
In realtà a seconda del tipo di “mail bombing” si possono configurare due diverse fattispecie di reato, previste dal nostro codice penale:
- art. 635 bis cp: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
- art. 617 quarter cp: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
Per valutare se le condotte integrino i reati sopra menzionati, sarà determinante verificare se il mail bombing è stato compiuto con dolo, ovvero con l’intento di bloccare la casella di posta, o al solo scopo di fare segnalazioni o presentare legittime richieste, senza cioè che i mittenti siano stati istigati a danneggiare il destinatario
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