Spesso i clienti mi chiamano ed esordiscono con questa frase.
A volte si tratta di un DECRETO PENALE DI CONDANNA e poiché appunto contiene una condanna, questo atto suscita particolare ansia.
Di cosa si tratta?
È un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che comporta una condanna senza che si sia svolto il processo.
Viene emesso dal GIP, su richiesta del pubblico ministero, quando la pena da comminare è solo pecuniaria.
Il decreto viene notificato all’indagato, che ha la possibilità di opporsi a questa condanna, inflitta senza che lui si potesse difendere: ma per fare opposizione ci sono SOLO 15 GIORNI.
La data della notifica diventa quindi importantissima per calcolare i termini entro cui depositare opposizione. E solo in questo modo si otterrà lo svolgimento di un processo, con tutte le relative garanzie.
Se invece l’indagato non presenta opposizione, il decreto diventa definitivo e il condannato deve pagare la sanzione pecuniaria inflitta.
Perché un indagato dovrebbe accettare tale condanna, rinunciando al diritto ad avere un equo processo?
Innanzitutto, se l’indagato sa di essere colpevole o se, pur innocente, sa di non avere modo di dimostrarlo.
Inoltre per queste specifiche ragioni:
- la pena comminata è ridotta sino alla metà del minimo previsto per quel tipo di reato;
- il condannato non dovrà pagare le spese processuali, né gli verranno applicate pene accessorie;
- il decreto non avrà efficacia di giudicato nei processi civili e amministrativi;
- il reato si estinguera’ se entro un determinato periodo non verranno commessi altri reati;
- la condanna non risulterà sul casellario giudiziale richiesto dai privati.
Lo Stato quindi in questo modo monetizza il danno arrecato alla società, accorcia i tempi processuali, evita di sovraccaricare il sistema per un processo, che comporta “solo” una pena pecuniaria, ed in cambio offre al condannato una serie di vantaggi sia economici che sociali
L’Avvocato saprà consigliare al suo assistito la scelta più opportuna in base alle esigenze personali specifiche.
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