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VITAMINE DI DIRITTO PENALE

GLI INFORTUNI SUL LAVORO

23 Febbraio 2023

La sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionalmente garantito; pertanto il datore di lavoro deve adottare una serie di misure di prevenzione e protezione -tecniche, organizzative e procedurali-, che tutelino i lavoratori in modo che possano operare in un ambiente sicuro.



L’ obbligo per il datore di lavoro di preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori con l’adozione ed il mantenimento dei presidi antinfortunistici è stabilito dall’art. 2087 c.c.

Tale norma prescrive anche di adeguare gli strumenti di protezione ai progressi tecnologici, affinchè sia costantemente preservata nel tempo la sicurezza dei lavoratori; inoltre devono essere impartite direttive ed istruzioni idonee a rendere edotti i dipendenti dei rischi connessi alla mancata attuazione delle disposizioni; ed infine è onere del datore di lavoro vigilare sull’effettiva attuazione delle misure di sicurezza adottate.



Infatti nel caso di infortunio sul luogo di lavoro, sarà il datore di lavoro a dover rispondere del reato di LESIONI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

L’ art. 590 comma 3 del codice penale prevede infatti che la pena base del reato di lesioni sia aumentata quando le lesioni GRAVI o GRAVISSIME sono commesse in violazione delle norme antinfortunistiche.

Nel dettaglio:

  • se la lesione è grave la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000
  • se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Riassumendo, si avrà un’imputazione per LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA se saranno presenti contestualmente due elementi:

1) infortunio GRAVE, ovvero con prognosi di oltre 40 giorni, o GRAVISSIMO, ovvero con malattia permanente o mutilazione

2) violazione della normativa sulla sicurezza, che può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro oppure nell’omissione dell’adozione di misure o accorgimenti.


IL REATO in questo caso E’ PROCEDIBILE D’UFFICIO perchè le LESIONI sono GRAVI O GRAVISSIME.

In presenza di LESIONI LIEVI (ovvero sotto il 40 giorni di prognosi) o LIEVISSIME (ovvero sotto i 20 giorni di prognosi) la procedibilità del reato è a querela.

Infatti con la Riforma Cartabia (in questo articolo un approfondimento specifico: https://avvsarabattistini.it/procedura-penale/la-riforma-cartabia/) sono diventate procedibili a querela anche le lesioni lievi, ovvero quelle fino a 40 giorni di prognosi, mentre quelle fino a 20 giorni, denominate lievissime, erano già procedibili a querela.

Con la suddetta riforma anche le lesioni personali stradali sono diventate procedibili a querela, anche se gravi o gravissime, a meno che non sussistano le aggravanti specifiche previste dall’art. 590 bis del codice penale (guida in stato di ebbrezza, alta velocità, cicrcolazione contromano,…)

(Per chi volesse conoscere la differenza tra procedibilità d’ufficio o a querela, ho spiegato brevemente la distinzione qui: https://avvsarabattistini.it/diritto-penale/la-querela-scade/.)



La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo se si dimostra che il lavoratore ha posto in essere una condotta imprudente che esula dalle sue mansioni (e dunque dalla prevedibilità del datore di lavoro), oppure nel caso in cui, pur essendo svolgendo attività delle proprie competenze, il dipendente ha però scelto di compiere imprudenze che il datore di lavoro non aveva modo di impedire.


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