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LE ROGATORIE INTERNAZIONALI

29 Ottobre 2022

Si tratta di una richiesta che l’autorità giudiziaria di uno Stato rivolge all’autorità giudiziaria di un altro Stato, per chiedere il compimento di attività necessarie ad un procedimento.

E’ quindi un’importante forma di collaborazione tra stati, che permette al contempo allo Stato richiedente di evitare un dispendio di costi, risorse, mezzi e tempi, e di rispettare le norme estere, facendo eseguire le attività richieste direttamente dall’autorità locale: prevale infatti la “lex loci”, ovvero la normativa del luogo in cui si compiono le attività e non la “lex fori”, cioè la normativa del luogo in cui si svolge il processo.

Può riguardare sia la fase vera e propria del processo, con la citazione di periti o testimoni residenti all’estero, la richiesta di atti o documenti di processi stranieri (caso Finivest*),  ma è consentita anche nella fase precedente, ovvero la fase delle indagini preliminari: possono essere richiesti interrogatori o atti urgenti ed indifferibili come perquisizioni, sequestri.

Grazie all’accordo di Schengen, tra i paesi dell’Unione europea aderenti ad esso, le rogatorie necessitano di meno formalità e si è snellito il passaggio davanti al Ministro della Giustizia: questi infatti ha il potere politico di porre il veto alle rogatorie che giudichi potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale o in generale per gli interessi della Repubblica.   

Le rogatorie si distinguono in:

  • ATTIVE lo stato inoltra la richiesta ad altro stato;
  • PASSIVE lo stato riceve la richiesta di un altro stato: in questo secondo caso, oltre al vaglio del Ministro della Gustizia, c’è un ulteriore controllo da parte della Corte d’appello del luogo in cui si deve compiere l’attività richiesta.

La Corte d’Appello verifica:

a) se gli atti richiesti sono contrari alla legge o ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato

b) se il fatto per cui si procede dall’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se sussistono elementi discriminatori legati alla razza, alla religione, al sesso alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, che possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo. L’esecuzione della rogatoria può altresì essere sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

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