Oggi sono stata interpellata per un post pubblicato su Facebook, all’interno di un gruppo privato con migliaia di iscritti.
Si trattava di una serie di foto e video, fatti senza il consenso dei diretti interessati, condite da una serie di frasi di circostanza, che sono risultate tanto sgradite quanto inopportune proprio perchè non autorizzate dalle persone coinvolte.
Innanzitutto vi è stata una palese violazione della privacy. Infatti non è lecito scattare foto in un momento pubblico ma comunque riservato (quale può essere un matrimonio in chiesa o un compleanno in un locale) se non si è tra gli invitati; tantomeno dunque si possono poi pubblicare foto e video. Si configura una violazione dell’art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla riservatezza e alla vita privata, specie in occasione di eventi personali
Anche se il gruppo Facebook è “privato”, il contenuto pubblicato in tale contesto non può considerarsi strettamente amicale o familiare, poiché è accessibile a una pluralità di soggetti, non necessariamente legati agli interessati da rapporti di confidenza.
Inoltre secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la pubblicazione di fotografie che ritraggono soggetti identificabili costituisce trattamento di dati personali (art. 4 GDPR) e come tale può avvenire solo sulla base del consenso degli interessati (art. 6 GDPR), che in questo caso non risultava prestato.
In presenza di minori poi, il trattamento è soggetto a tutela rafforzata (art. 8 GDPR): il consenso deve provenire dai titolari della responsabilità genitoriale.
La diffusione online, anche in gruppi chiusi, senza consenso e in assenza di base giuridica lecita, configura pertanto un trattamento illecito e potenzialmente sanzionabile ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Vi è poi un profilo penale ex art. 167 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018). Tale norma prevede una sanzione penale per chi, al fine di trarne profitto o di recare danno, comunica o diffonde dati personali trattati in violazione di legge.
La condotta è penalmente rilevante se la pubblicazione sui social avviene:
- con intento denigratorio, esibizionistico o offensivo,
- se ha causato pregiudizio emotivo o sociale agli interessati.
Infine dal punto di vista civilistico, in base all’art. 2059 c.c., la lesione dei diritti della personalità (privacy, immagine, riservatezza) può dar luogo a responsabilità civile e al conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, ove si dimostri:
- la lesione della dignità o della sfera affettiva;
- il turbamento emotivo o l’esposizione ingiustificata a una platea estranea.
Nel caso specifico la natura intima del contesto e la presenza di minori connotavano il post di un certo grado di offensività della sfera privata.
Cosa si può fare in questi casi?
- In primis è possibile chiedere la rimozione immediata delle immagini al social utilizzato, segnalando tramite gli appositi moduli la violazione della propria privacy e/o la diffusione delle proprie immagini;
- Poi si può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- Infine si può intraprendere un’azione civile o penale, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento.
Nel caso di oggi siamo riusciti a far rimuovere il post abbastanza rapidamente dagli amministratori del gruppo, che tra l’altro sarebbero stati chiamati a rispondere di questo illecito assieme a chi lo aveva commesso.
Nonostante i social siano ormai una realtà che genera quotidianamente problemi legali, nel nostro paese non c’è ancora stata una presa di coscienza culturale rispetto a questo; a scuola si comincia a fare un minimo di educazione digitale ma è ancora davvero poco rispetto alle esigenze concrete.
Nel mio piccolo consiglio di usare i social con estrema cautela, soprattutto allorchè si pubblichino post che riguardano altre persone, ed in special modo se minori.
In generale:
- non pubblicare foto o video in cui compaiono persone che non conosciamo o che conosciamo ma non sono sui social o che pure sono sui social ma solitamente non pubblicano foto
- non taggare senza il consenso e soprattutto non taggare persone che non si conoscono, come pure persone con cui non si ha una reale amicizia, ma solo una blanda conoscenza online
- non fornire informazioni riservate nè proprie, nè tantomeno altrui
- evitare giudizi, commenti, opinioni, che travalichino i limiti della misura e del buon senso (rimando alla lettura del post sulla libertà di manifestazione del pensiero https://avvsarabattistini.it/diritto-penale/liberta-di-manifestazione-del-pensiero-e-limiti-di-legge/ )
- non condividere i propri stati emotivi legati a momenti delicati che coinvolgono altre persone (separazioni, tradimenti, liti condominiali, gestione dell’affido condiviso, processi,…)
- non usare i social per fare pubblicità negativa ad un esercizio commerciale, ad un locale, ad un professionista,…
Un uso virtuoso dei social è possibile: quando si condividono notizie, campagne sociali, report, informazioni, raccolte fondi, gioie e successi personali, ma anche eventi, canzoni, spettacoli, libri e citazioni (magari in questo caso sarebbe importante indicare gli autori effettivi delle frasi e non copiare facendo finta di essere scrittori, perchè si rischia anche lì di commettere altri reati…a breve altro articolo sul tema!)
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