La risposta non è semplice, perchè si deve tenere in considerazione la normativa, che prevede il dovere dei genitori di provvedere alla sussistenza dei figli, ma anche la giurisprudenza, che è in costante evoluzione.
Il principio di responsabilità genitoriale, sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 315-bis del Codice civile, prevede che entrambi i genitori debbano mantenere, istruire ed educare i figli: questo obbligo inizia con la nascita e non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Infatti spesso a 18 anni i ragazzi frequentano ancora le scuole superiori, quindi non sono indipendenti economicamente; se poi intraprenderanno il percorso universitario, saranno per alcuni anni ancora non autosufficenti.
E difatti l’art. 337-septies del codice civile stabilisce che il mantenimento in favore dei figli maggiorenni è dovuto se non sono economicamente autosufficienti: questo non significa però dover mantenere all’infinito i figli, anzi.
Occorre far riferimento sia all’età anagrafica dei figli che al loro percorso formativo e lavorativo.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che se il figlio segue un percorso formativo serio e coerente con le sue capacità e con il contesto socio-familiare di riferimento ha diritto al mantenimento: viceversa il diritto al mantenimento viene meno:
- quando il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica, ovvero ha un’occupazione stabile e adeguata, anche se non definitiva (quindi vanno bene anche contratti part time o di apprendistato).
- quando il figlio maggiorenne rifiuta senza motivo valide offerte di lavoro, interrompe il percorso di studi senza avere altre prospettive o rimane in una condizione di passività colpevole.
I genitori dunque non possono essere costretti al mantenimento vita natural durante, perchè il loro dovere di sostentamento e cura non deve trasformarsi in una forma di assistenza perpetua che disincentivi l’autonomia: si devono pertanto bilanciare l’esigenza di tutela e responsabilità con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale e professionale del figlio, senza però deresponsabilizzarlo o gravare i genitori oltre i limiti della ragionevolezza.
In sintesi quindi non esiste un’età prefissata dalla legge per interrompere il mantenimento, bisognerà valutare ogni caso in base alle circostanza specifiche: certamente non possono imporsi al genitore sacrifici sostitutivi di quelli che il figlio non è disposto a compiere, allorchè, raggiunta un’età ragionevole, non abbia ancora acquisito l’autosufficienza economica per propria inerzia o scelta.
Se avete dei dubbi sul Vostro caso specifico, contattatemi per una consulenza: esamineremo la situazione e cercheremo la soluzione più adatta, nel rispetto dei diritti reciproci delle parti e sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali più recenti.
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