Una recente sentenza della Cassazione ha riconosciuto come molesto il comportamento ossessivo di un corteggiatore nei confronti di una ragazza.
Nel caso in esame l’imputato, poi condannato in via definitiva, aveva tentato per oltre un anno e mezzo diversi approcci con la persona offesa, presentandosi spesso nel bar dove lei lavorava, aspettandola sotto casa, tentando talvolta di abbracciarla e dunque insistendo in modo inopportuno nel cercare un rapporto con la donna.
La consapevolezza che queste condotte erano sgradite alla ragazza ed il fatto di aver ignorato le sue ripetute richieste di interrompere il presunto corteggiamento hanno concretizzato gli elementi costitutivi del reato.
Il reato commesso è quello di MOLESTIE, previsto dall’art. 660 del codice penale e punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino ad € 516,00=.
Consiste nel recare disturbo o molestia a qualcuno -in luogo pubblico o tramite telefono- con “petulanza” o “per altro biasimevole motivo”.
Per petulanza si deve intendere un atteggiamento arrogante ed invadente, mentre nei biasimevoli motivi rientrano in via residuale tutte le ragioni riprovevoli non ricomprese nella petulanza.
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