Dopo la separazione, alcune voci di spesa relative ai figli creano molti dubbi tra i genitori.
Nel caso della babysitter bisogna distinguere se era già presente nell’organizzazione familiare prima della separazione oppure no.
Nel primo caso, sarebbe buona norma regolarne la gestione già nella causa di separazione, sia essa consensuale o giudiziale.
- In ogni caso, se i genitori ricorrevano alla baby sitter durante il matrimonio la spesa si considera ORDINARIA e rientra quindi nel mantenimento versato dal genitore non-collocatario.
- Se invece l’esigenza di rivolgersi ad una baby sitter sorge dopo la separazione, tale spesa si qualifica come STRAORDINARIA e dunque, non essendo urgente, va concordata tra i genitori.
Vi è però da rilevare che se non ci fossero soluzioni alternative (familiari disponibili a tenere i bambini, cambio di orari dell’affido condiviso, eventuali doposcuola o prescuola,…), il genitore che ha bisogno della babysitter potrà adire il Tribunale e vedere accolta la richiesta di rimborso al 50% da parte dell’altro genitore.
Vanno comunque valutate caso per caso le situazioni e analizzati gli eventuali Protocolli di Intesa stipulati tra Ordini degli Avvocati e Tribunali delle varie città d’Italia.
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