Il Codice deontologico forense prevede che la corrispondenza che intercorre tra legali sia riservata.
Quindi, ai sensi dell’art. 48 del Codice, le lettere, le mail, i fax, non possono essere mostrati ai clienti, nè prodotti in giudizio.
Questo divieto ha due deroghe:
- può essere mostrato al cliente l’impegno della controparte ad adempiere, garantito dal collega;
- può essere mostrata al cliente e prodotta in giudizio la corrispondenza, quando nello scambio si è perfezionato un accordo tra le parti.
La ratio di questo precetto è di quella di lasciare agli avvocati la possibilità di svolgere la loro fondamentale funzione di mediatori tra i soggetti in lite, senza rischiare che la corrispondenza possa essere usata in giudizio o in altre sedi a fini ritorsivi.
Inoltre la norma mira a consentire lo svolgimento dell’attività professionale in modo corretto ed onesto, in un’ottica di leale colleganza e collaborazione tra legali (a questo link un mio articolo sul tema: https://avvsarabattistini.it/deontologia/doveri-di-colleganza/) .
Il fine ultimo di un avvocato infatti non deve essere mai raggiungere un proprio personale obbiettivo professionale, ma aiutare il cliente a risolvere il suo problema, nelle forme e nei tempi più coerenti rispetto alle sue esigenze e nel rispetto delle sue possibilità economiche.
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