Minacciare significa prospettare a qualcuno un male ingiusto.
Affinchè possa considerarsi integrato il reato di minacce, occorre dunque verificare se il danno minacciato sia effettivamente ingiusto e se tale intimidazione abbia causato spavento, preoccupazione, paura.
Infatti è fondamentale che sia stato ingenerato un effettivo timore nella vittima e per valutarlo devono essere esaminati i varii aspetti della condotta, oltre che il contesto in cui agente e persona offesa si sono relazionati.
Ad esempio la frase “Te la faccio pagare” può costituire una minaccia se è proferita da una persona che detiene un’arma o nell’ambito di un litigio violento, con l’intento di spaventare l’altra persona; non sarà invece integrato il delitto se la stessa frase viene rivolta da un automobilista tamponato nei confronti di colui che gli ha causato il danno: in questo caso infatti sarà riferita meramente al risarcimento cui si ambisce ed avrà un tono di pretesa, ma non certo delittuoso.
Quindi, trattandosi di un reato di pericolo – in cui non si ha una lesione effettiva di un bene giuridico, ma solo la messa in pericolo – sarà determinante contestualizzare la condotta delittuosa, analizzare il male ingiusto prospettato e se la vittima ha subito una qualche conseguenza (emotiva, psicologica,..) dalla minaccia.
Poichè infatti si anticipa la soglia di punibilità, in quanto non si punisce un fatto di per sè materialmente offensivo ma la potenziale offensività delle minacce, deve essere accertato in modo puntuale e analitico quanto effettivamente il bene giuridico è stato messo a rischio.
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