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LA COMPETENZA TERRITORIALE NEL PROCESSO PENALE

5 Marzo 2023

Dove viene commesso un reato, lì deve svolgersi il relativo processo penale.

La ragione è innanzitutto di ordine pratico, ossia agevolare la raccolta delle prove, ridurre i disagi per le parti coinvolte (imputato e persona offesa ma anche testimoni); ma sussiste anche un motivo di livello, per così dire, morale, a mio avviso altrettanto rilevante, ovvero affermare diritto e giustizia nel luogo dove è avvenuta la violazione.

A questo scopo l’Italia è ripartita in varie aree, denominate distretti di corte d’appello ed in ognuno di essi si trova appunto la Corte d’appello; ogni distretto ha sede in un capoluogo di regione (esclusa Aosta) ed è a sua volta suddiviso in circondari.

I circondari corrispondono generalmente ai capoluoghi di provincia (tranne alcune eccezioni) ed in ognuno di essi c’è un Tribunale ed un Ufficio del Giudice di pace; talvolta per rispondere alle esigenze del territorio ci sono alcune sedi distaccate degli uni e degli altri.

A seconda della gravità del reato (ovvero della pena astrattamente prevista per lo stesso) il processo di primo grado si terrà:
  • davanti al Giudice di Pace;
  • davanti al Tribunale in composizione monocratica (un Giudice);
  • davanti al Tribunale in composizione collegiale (tre Giudici);
  • davanti alla Corte di Assise (tre Giudici e la giuria popolare).

Come già detto, la competenza territoriale è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato.

Per consumazione del reato si intende la realizzazione della fattispecie nella sua completezza, ovvero si devono verificare tutti gli effetti previsti dalla legge per lo specifico reato.

Ci sono delle eccezioni:
a) se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione delittuosa e non il luogo della morte (che ad esempio può avvenire in ospedale, situato magari in altra città);
b) se si tratta di reato permanente (ovvero prolungato nel tempo come ad esempio il sequestro o lo stalking), è competente il giudice del luogo dove ha avuto inizio la commissione degli atti criminosi;
c) se il delitto è solo tentato – ovvero manca l’evento – è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto.

Sono previsti anche ulteriori criteri da seguire quando non sia possibile l’applicazione delle regole “generali” appena descritte (poiché magari mancano degli elementi e dei dati per sapere dove è iniziata l’azione criminosa).

  • Se non è possibile individuare la competenza secondo le regole generali, è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
  • Se neppure tale luogo è noto (è il caso ad esempio in cui un cadavere venga ritrovato in un luogo diverso da quello in cui è stato commesso l’omicidio), la competenza appartiene al Giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
  • In via ulteriormente residuale, la competenza è del Giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

Un’ulteriore importante deroga è prevista nei casi in cui il procedimento penale riguardi un magistrato: infatti per assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante, che non sarebbe possibile dove il magistrato opera quotidianamente, la competenza viene attribuita secondo una tabella predeterminata dalla legge, che è predisposta in modo da creare competenze “a catena”.

L’incompetenza territoriale è rilevata dal Giudice d’ufficio o eccepita dalla parte che vi abbia interesse, all’inizio del processo.

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