E’ un principio di diritto processuale penale, in base al quale nessuno può essere obbligato ad incriminarsi.
In concreto significa che l’indagato/imputato:
–> ha la facoltà di non rispondere agli inquirenti ed ai giudici durante l’iter processuale e questa viene definita “autodifesa passiva”. Addirittura non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione, come macchine della verità, ipnosi o simili.
–> se decide di rispondere, non è obbligato a dire la verità, a differenza dei testimoni che invece commettono reato se dichiarano il falso; in virtù della sua posizione l’incolpato può difendersi anche mentendo e questa si definisce “autodifesa attiva”. L’indagato/imputato non potrà quindi essere accusato di falsa testimonianza, però potrebbe commettere altri reati (come la calunnia o la simulazione di reato o il favoreggiamento….) e per quelli potrà essere perseguito.
In base alla strategia processuale condivisa con il cliente, l’avvocato gli consiglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere o di confessare o di collaborare o di rendere dichiarazioni per proporre un diversa ricostruzione dei fatti.
La scelta va ben ponderata e valutata caso per caso, nella singola e specifica circostanza (interrogatorio in sede di convalida dell’arresto o al termine delle indagini, esame in dibattimento, dichiarazioni spontanee,…), perchè i giudici, nell’ambito del loro potere discrezionale, terranno in considerazione per le loro valutazioni anche la condotta processuale tenuta dall’imputato; quindi è importante che il comportamento sia improntato a correttezza e rispetto, pena conseguenze negative ulteriori ed evitabili.
Ma perchè ad una persona accusata di un reato è garantito questo diritto?
In primis perchè vige il principio di innocenza, per cui nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva e quindi devono essere tutelati tutti i diritti dell’incolpato.
Nello specifico il privilegio contro l’autoincriminazione affonda le sue radici nel diritto romano: “Nemo teneatur edere contra se“, ovvero nessuno può essere obbligato a fare dichiarazioni contro di sé.
Se l’imputato fosse costretto a incriminare se stesso, verrebbe meno la sua libertà morale ed invece uno stato di diritto riconosce all’imputato la possibilità di difendersi anche quando è colpevole.
Ovvero nel riconoscere al singolo il diritto di difendersi, si dà rilievo alla sua libertà personale ed al suo onore, anche se in conflitto con l’interesse dello Stato a reprimere i reati.
Infatti nel corso del procedimento si instaura un rapporto di tensione tra l’autorità e l’incolpato, che coinvolge alcuni valori collettivi ed individuali che inevitabilmente sono contrastanti, ma che è necessario rispettare pienamente: da un lato infatti c’è l’esigenza di tutela della società contro il pericolo della delinquenza, che implica l’utilizzo di strumenti efficienti, anche di natura coercitiva, di ricerca ed acquisizione probatoria, che possono incidere, limitandole, su libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione; dall’altro lato ci sono le esigenze di difesa del singolo, che meritano pari tutela e sono ugualmente riconosciute a livello costituzionale e comunitario.
La sfida del diritto processuale penale è trovare il giusto equilibrio tra autorità dello Stato nel perseguire i reati e libertà dell’individuo di difendersi.
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