L’articolo 609 undecies del codice penale disciplina il reato di “adescamento di minorenne”.
Con il termine adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La diffusione di app alla portata dei bambini (come Facebook, YouTube o Tik Tok) agevola la commissione di questa ed altre fattispecie di reato contro i minori, perché crea uno spazio virtuale in cui le vere identità delle persone e le loro età possono essere dissimulate.
Il fenomeno è in crescita a causa dell’uso sempre più incontrollato di cellulari, tablet e PC da parte dei bambini: si stima che durante il lockdown ci sia stato un picco di questo genere di delitto.
La norma punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque adeschi un minore di anni 16, allo scopo di commettere i reati sessuali.
Affinché il reato possa considerarsi integrato, è sufficiente che vengano poste in essere condotte meramente preparatorie.
Si tratta dunque di un reato di pericolo, ovvero si sanziona una condotta che precede l’abuso sul minore: il legislatore ha ritenuto infatti di anticipare la soglia di punibilità al momento in cui viene messa a rischio la sicurezza del bambino.
Il reato comprende due fasi :
1) la “victim selection”, durante la quale l’agente seleziona la vittima, prende contatti con lei, instaura un rapporto confidenziale, e dopo averne carpito la fiducia, introduce la tematica sessuale e rivolge i primi inviti
2)il “sexual stage”, ovvero quando l’agente inizia ad esercitare pressioni nei confronti del minore, al fine di un vero e proprio incontro.
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