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obbligo di mantenimento

FINO A QUANDO SI DEVE PAGARE IL MANTENIMENTO AI FIGLI?

23 Maggio 2025

La risposta non è semplice, perchè si deve tenere in considerazione la normativa, che prevede il dovere dei genitori di provvedere alla sussistenza dei figli, ma anche la giurisprudenza, che è in costante evoluzione.

Il principio di responsabilità genitoriale, sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 315-bis del Codice civile, prevede che entrambi i genitori debbano mantenere, istruire ed educare i figli: questo obbligo inizia con la nascita e non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.

Infatti spesso a 18 anni i ragazzi frequentano ancora le scuole superiori, quindi non sono indipendenti economicamente; se poi intraprenderanno il percorso universitario, saranno per alcuni anni ancora non autosufficenti.

E difatti l’art. 337-septies del codice civile stabilisce che il mantenimento in favore dei figli maggiorenni è dovuto se non sono economicamente autosufficienti: questo non significa però dover mantenere all’infinito i figli, anzi.

Occorre far riferimento sia all’età anagrafica dei figli che al loro percorso formativo e lavorativo.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che se il figlio segue un percorso formativo serio e coerente con le sue capacità e con il contesto socio-familiare di riferimento ha diritto al mantenimento: viceversa il diritto al mantenimento viene meno:

  • quando il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica, ovvero ha un’occupazione stabile e adeguata, anche se non definitiva (quindi vanno bene anche contratti part time o di apprendistato).
  • quando il figlio maggiorenne rifiuta senza motivo valide offerte di lavoro, interrompe il percorso di studi senza avere altre prospettive o rimane in una condizione di passività colpevole.


I genitori dunque non possono essere costretti al mantenimento vita natural durante, perchè il loro dovere di sostentamento e cura non deve trasformarsi in una forma di assistenza perpetua che disincentivi l’autonomia: si devono pertanto bilanciare l’esigenza di tutela e responsabilità con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale e professionale del figlio, senza però deresponsabilizzarlo o gravare i genitori oltre i limiti della ragionevolezza.

In sintesi quindi non esiste un’età prefissata dalla legge per interrompere il mantenimento, bisognerà valutare ogni caso in base alle circostanza specifiche: certamente non possono imporsi al genitore sacrifici sostitutivi di quelli che il figlio non è disposto a compiere, allorchè, raggiunta un’età ragionevole, non abbia ancora acquisito l’autosufficienza economica per propria inerzia o scelta.

Se avete dei dubbi sul Vostro caso specifico, contattatemi per una consulenza: esamineremo la situazione e cercheremo la soluzione più adatta, nel rispetto dei diritti reciproci delle parti e sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali più recenti.

Categoria: Diritto civile
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