La rivalutazione dell’assegno di mantenimento, cosiddetta RIVALUTAZIONE ISTAT, consiste nel ricalcolo annuale dell’assegno in base agli indici ISTAT.
Serve a garantire che il potere d’acquisto del denaro, ricevuto come manenimento, rimanga invariato nel corso del tempo, anche al mutare del valore della moneta a causa di inflazione o deflazione.
Questo obbligo è previsto dalla legge 898/1970, art. 5, co. 7 e si applica per la separazione e per il divorzio, ma anche per gli assegni dovuti per i figli nati fuori dal matrimonio oltre che per alcune tipologie di vitalizio.
L’obbligo di rivalutazione dunque non necessita di essere enunciato nei relativi accordi poiché dovuto ex lege.
L’indice Istat, che viene utilizzato per il calcolo, deriva da molti dati economici che vengono elaborati dall’Istat, sulla base delle variazioni dei prezzi di beni e servizi.
Per poter calcolare la rivalutazione sono a disposizione online molti calcolatori (questo, ad esempio, è quello presente sul sito Istat – Rivaluta): è sufficiente inserire l’importo dell’assegno di mantenimento alla data in cui esso è dovuto e poi la data di cui si intende conoscere la rivalutazione. Quindi si deve indicare nel campo “da mese” e “da anno” la data del primo assegno, mentre nel campo “a mese” e “a anno” il periodo nel quale si vuole ottenere la rivalutazione.
Da tenere presente è che in questo modo si ottiene la rivalutazione complessiva, dall’inizio fino al momento attuale, nel caso in cui si volesse calcolare quella annuale, la data iniziale è sempre quella del primo assegno cambiando via via l’anno e quella finale corrisponde ai successivi12 mesi di calendario.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un diritto della parte economicamente più debole.
Quindi, in caso di mancato adempimento dell’obbligato, sarà possibile ingiungere l’adempimento ed intraprendere poi azioni esecutive.
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