Questa parola deriva dall’inglese TO MOB, verbo che esprime il comportamento di certi animali che emarginano dal branco un componente: questa situazione fa nascere nell’emarginato un senso di disagio e sofferenza.
Lo stesso accade in ambito lavorativo quando il datore di lavoro (mobbing verticale) o un gruppo di colleghi (mobbing orizzontale) mettono un lavoratore in disparte, attraverso vessazioni indirette, atteggiamenti persecutori, azioni lesive della dignità lavorativa di una persona.
L’indeterminatezza dei comportamenti riconducibili al concetto di MOBBING fa sì che non esista una definizione giuridica precisa di questo illecito, ma si fa solitamente riferimento ad una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale delle condotte: gli atti posti in essere non devono essere soggettivamente interpretabili, ma devono rispondere ad una serie di caratteristiche quali la sistematicità o comunque la reiterazione (almeno per 6 mesi), la vessatorietà, la finalità di emarginare.
In genere quindi potranno essere valutati come mobbing un insieme di azioni come un demansionamento o un trasferimento ingiustificati, provvedimenti disciplinari illegittimi, richieste lavorative che esulano dalle proprie mansioni, l’invio di ripetute visite fiscali durante il periodo di malattia, impedire l’uso di telefono, computer o strumenti di lavoro, ritardare il pagamento dello stipendio, provocare verbalmente il lavoratore per esasperarlo e metterlo quindi in condizione di non lavorare bene.
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