Il codice civile all’art. 2934 specifica che un diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per certo lasso di tempo.
Dunque il mancato esercizio di un diritto comporta che questo possa prescriversi, ovvero che non possa più essere esercitato.
Ci sono comunque dei diritti IMPRESCRITTIBILI, ad esempio quelli della personalità ed altri determinati dal codice civile.
Il termine della PRESCRIZIONE ORDINARIA è di 10 anni, ma ci sono anche PRESCRIZIONI BREVI: ad esempio si prescrivono in 3 anni i crediti dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti), si prescrive in 5 anni il diritto ad essere risarciti dall’assicurazione, si prescrive in 1 anno il diritto del mediatore alla provvigione.
Per interrompere il corso della prescrizione ci sono 3 possibilità:
- il sollecito tramite pec o raccomandata A/R
- la notifica di atto giudiziario
- il riconoscimento del debito da parte del debitore.
Dal momento in cui viene posto in essere un atto interruttivo, la prescrizione poi ricomincia a decorrere: quindi sarà importante porre attenzione ai termini specifici per impedire che il diritto si prescriva.
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