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LA CORTE D’ASSISE: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

2 Aprile 2022

La Corte d’assise è uno degli organi giudicanti nel processo penale: è composta da 2 magistrati e da 6 giudici popolari.

Si tratta quindi di un COLLEGIO (–> perché la sentenza viene emessa collegialmente) MISTO (–> composto da giudici togati e giudici popolari).

La composizione mista ha la funzione di garantire la diretta partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia nel rispetto dell’art. 102 c. 3 della Costituzione.

Il nome ASSISE deriva dal latino “assidere”, ovvero “sedere vicino”: venne infatti chiamata così nel Medioevo, facendo riferimento al fatto che i giudici popolari si sedevano accanto ai magistrati.

I giudici togati, date le loro competenze tecniche, dirigono il collegio e sono definiti formalmente uno quale “Presidente” e l’altro quale “giudice a latere”, che si occupa poi materialmente di scrivere la sentenza.

I giudici popolari sono estratti a sorte da un apposito albo, al quale ci si iscrive volontariamente: ogni due anni infatti i sindaci invitano con manifesti pubblici tutti coloro che sono interessati a iscriversi negli elenchi.

I requisiti necessari per potere essere giudici di Corte d’assise sono: la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 30 ed il 65 anni, un titolo di studio di scuola media di primo grado e una buona condotta morale.

Per ovvie ragioni di opportunità non possono ricoprire la carica di giudice popolare i magistrati e i funzionari giudiziari, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli elenchi servono poi per l’estrazione a sorteggio che avviene in pubblica udienza: l’incarico è obbligatorio in quanto volontariamente si è scelto di iscriversi nelle liste e non si può decidere di rinunciare a proprio piacimento.

Naturalmente ci si potrà astenere in caso di incompatibilità, si potrà essere ricusati e si sarà giustificati in caso di impedimento: al fine di evitare che l’improvvisa assenza di un giudice popolare possa compromettere l’intero iter processuale, costringendo a ricominciare un processo daccapo, sono presenti alle udienze anche dei giudici popolari supplenti, che appunto potranno sostituire i giudici popolari che nel corso del processo dovessero per varie ragioni abbandonare l’incarico.

Per lo svolgimento di questa importante funzione si riceve un compenso giornaliero (e un rimborso per spese di trasferta se ci si deve recare fuori dal comune di residenza). Sul sito ministeriale sono pubblicati gli importi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.page#

Durante la deliberazione i giudici popolari votano per primi, cominciando dal meno anziano per età, dopodiché votano i giudici togati: tale procedura è utile per evitare che i primi siano influenzati dai giudici di professione. In caso di parità di voti prevale la soluzione più favorevole all’imputato, ovvero IN DUBIO PRO REO (qui un mio articolo sul tema: https://avvsarabattistini.it/procedura-penale/il-caso-di-meredith-kercher/)

QUALI SONO I REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE D’ASSISE?

La Corte d’assise giudica sulle fattispecie più gravi previste nel codice penale.

L’articolo 5 c.p.p. elenca i reati:

  • delitti per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni (escluso il tentato omicidio, la rapina, l’estorsione, l’associazione mafiosa);
  • omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale;
  • ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone (con esclusione del delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso);
  • delitti riguardanti la ricostituzione del partito fascista, i genocidi, i delitti contro la personalità dello Stato, se puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
  • associazione per delinquere aggravata, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, nonché i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

Solitamente le Corti d’assise hanno sede nella città capoluogo di provincia, fatta eccezione per Ascoli Piceno, Pistoia, Ragusa, Biella, Caserta e altre città italiane che, pur essendo capoluogo di provincia, non hanno una corte.

Al contrario, esistono delle città come Santa Maria Capua Vetere e Locri che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono sede di Corte d’assise.

Categoria: Procedura penale
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