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Mediazione civile e commerciale

15 Gennaio 2025

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali.

E’ un metodo non contenzioso, riservato e informale, in cui la soluzione finale è individuata di comune accordo tra le parti.

  • Per alcune materie è necessario esperire un tentativo di mediazione prima di poter iniziare una causa e quindi la mediazione è OBBLIGATORIA: in particolare si tratta di associazione in partecipazione, consorzio, contratti di franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura,contratti assicurativi, bancari e finanziari. condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
  • Negli altri casi è FACOLTATIVA e dunque rimessa ad una scelta soggettiva ed individuale: personalmente la consiglio spesso, perchè è rapida e abbastanza economica e permette un confronto tra le parti che talvolta è molto fruttuoso, soprattutto perchè avviene in un contesto istituzionale, ma comunque non formale come il Tribunale.
  • Vi sono poi i casi di mediazione DELEGATA dal Tribunale: succede cioè che, iniziata una causa, il giudice ritenga di mandare le parti in mediazione, perchè ravvisa che sia possibile una soluzione stragiudiziale, sia per il tipo di questione, sia per motivi di ordine pratico o di economia processuale. (Per esempio dalla prima udienza a quella successiva c’è un intermezzo di molti mesi e il magistrato -onde ottimizzare quel periodo- ordina che in quel lasso di tempo sia svolta la mediazione; oppure, parlando con le parti alla prima udienza, il giudice stesso propone un compromesso e se nota che le parti sembrano d’accordo le manda in mediazione; oppure -mi è capitato- che una magistrata stesse per andare in maternità e che dunque nel rinviare le sue udienze di circa un anno chiedesse a noi avvocati se avevamo piacere di provare a fare la mediazione e di conseguenza la ordinava). Se poi la mediazione va a buon fine, la causa si interrompe; altrimenti riprende il suo corso, laddove si era interrotta.

La mediazione si svolge attraverso incontri tra le parti che avvengono alla presenza di un mediatore, figura terza ed imparziale, iscritto nell’elenco dello specifico organismo di mediazione.

Ci sono infatti varii organismi di mediazione, abilitati a svolgere queste funzioni, cui si può decidere di rivolgersi: a Pistoia ci sono l’Organismo di conciliazione dell’Ordine degli avvocati di Pistoia (https://www.avvocatipistoia.it/organismo-di-conciliazione) e quello presso la Camera di commercio (https://www.ptpo.camcom.it/servizi/concilia/mediazione/mediaz).

La procedura di mediazione viene avviata con il deposito della domanda, nella quale è indispensabile che siano indicati:

  • il nome dell’Organismo di mediazione;
  • le generalità e i recapiti delle parti, dei difensori ed eventuali tecnici e/o consulenti;
  • l’oggetto della controversia;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della controversia, determinato a norma del Codice di Procedura Civile.

Il responsabile dell’Organismo di Mediazione, esaminata la richiesta e valutata la sua regolarità e completezza, designa il mediatore e la data del primo incontro tra le parti,

L’incontro deve essere fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dalla data di deposito della domanda.

La Segreteria dell’Organismo comunica la data dell’incontro alla parte che ha attivato la procedura e invia alle parti chiamate in mediazione la domanda depositata e la convocazione per il primo incontro.

Nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, le parti devono farsi assistere da un legale, munito di apposita delega scritta. Le parti possono inoltre farsi assistere da un tecnico o da un consulente di fiducia.

Durante il primo incontro il mediatore espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo: ci possono essere diversi incontri nel corso del tempo, ma la durata della procedura complessiva non può superare i 6 mesi (prorogabili su accordo delle parti di ulteriori 3 mesi). Ogni incontro si conclude in ogni caso con la redazione di un apposito verbale.

Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, l’accordo risultante dal verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ovvero è come una sentenza.

In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale successivo giudizio e in ogni caso è prevista una sanzione pari al doppio dell’importo del contributo unificato dovuto, qualora l’esperimento del tentativo di mediazione fosse obbligatorio.

Infine è importante ricordare che ci sono notevoli vantaggi fiscali per chi intraprende la mediazione.

  1. L’art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, a beneficio delle parti che corrispondono le spese di avvio e l’indennità di mediazione agli organismi abilitati: questo beneficio è un incentivo a scegliere la mediazione quale soluzione non contenziosa delle questioni civili e commerciali.

Attualmente si può portare in compensazione:

  • per le mediazioni che si concludono positivamente —> un importo massimo di € 600
  • in caso di mancato accordo —> un importo massimo di € 300

§ Inoltre, in caso di mediazione obbligatoria o delegata, se si raggiunge l’accordo transattivo, si può chiedere un ulteriore credito di imposta relativo alle spese legali sostenute per il compenso del proprio avvocato, fino alla concorrenza di € 600.

§§ Ed in caso di mediazione delegata dal Giudice, se si raggiunge l’accordo, si può chiedere un credito di imposta per il contributo unificato versato per iniziare la causa fino alla concorrenza di 518 €.

2. Per ciò che concerne l’accordo raggiunto, questo è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino a 100.000 €; questo in particolare è un enorme vantaggio, soprattutto se si tratta di trasferimenti immobiliari, ed è valido per tutti i tipi di mediazione, volontaria o obbligatoria ma anche delegata dal Giudice.

Per dubbi o richieste specifiche in merito alla mediazione, sono a disposizione per informazioni più dettagliate e specifiche; anche in ambito penale, quando ci sono dei danni da risarcire, è possibile tentare una mediazione per gestire il conflitto in modo più efficace e soddisfacente.

Si tratta di un nuovo modo di concepire la giustizia, in senso riparativo piuttosto che punitivo, in un’ottica di coesione sociale: garantire ai cittadini strumenti di dialogo e composizione bonaria delle controversie genera un senso di solidarietà e fiducia reciproca, per cui si mettono al centro le relazioni umane e le opportunità di crescita e riconciliazione piuttosto che i beni e gli interessi economici.

Categoria: Procedura Civile
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