Lo sciopero è la più conosciuta azione di “autotutela” degli interessi collettivi dei lavoratori subordinati.
Come noto, consiste nell’astensione da parte dei lavoratori dallo svolgimento della loro prestazione, al fine di costringere il datore di lavoro a concedere migliori condizioni economiche e/o normative.
Tale comportamento, che in altre tipologie negoziali costituirebbe inadempimento contrattuale e potrebbe determinare la risoluzione del contratto e l’obbligo di risarcire i danni, in ambito lavorativo è un diritto dei dipendenti e come tale non può essere impedito.
Così come i lavoratori hanno diritto di scioperare, allo stesso modo il datore di lavoro ha diritto a non pagare la retribuzione per il periodo di tempo in cui si è svolto lo sciopero.
Con il diritto allo sciopero si riconosce al lavoratore il diritto a contrattare le proprie condizioni lavorative: lo sciopero è infatti uno strumento di lotta sindacale, riconosciuto tra i diritti costituzionali.
Fu infatti introdotto dalla Costituzione nel 1948 ed a seguito del riconoscimento del rango costituzionale, furono conseguentemente abrogati alcuni reati del codice penale, che contrastavano con tale diritto.
Tra le modalità di esercizio possiamo citare:
- lo sciopero A SCACCHIERA: ovvero quello che i reparti di una produzione operano alternativamente, in modo da parallizzare per più tempo l’attività.
- lo sciopero A SINGHIOZZO: ovvero quello che viene posto in essere per brevi periodi di tempo ma con altrettanto brevi periodi di attività, di modo che risulta anch’esso prolungato nel tempo rallentando la produzione.
- lo sciopero BIANCO: ovvero quello che si realizza sul posto di lavoro, rifiutando ogni tipo di flessibilità o collaborazione e pretendendo invece la rigorosa applicazione delle regole o delle normative, in modo da rendere l’attività lentissima e farraginosa (ad esempio non portare a termine un compito anche se comporta di trattenersi sul posto di lavoro per pochi minuti in più del proprio orario, non accettare di svolgere lavoro straordinario nè di sostituire un collega che abbia mansioni diverse, …)
Al fine di contemperare il diritto allo sciopero con altri diritti di rilievo costituzionale (il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto alla circolazione…) vi sono alcuni ambiti, i cosiddetti SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, per i quali vi sono limiti all’esercizio del diritto: ciò appunto per evitare che il diritto allo sciopero dei lavoratori di quei comparti violi i diritti fondamentali di tutte le altre persone.
Per ciò che concerne questi settori la legge prevede dunque che:
-sia garantita l’offerta di servizi minimi qualificati;
-lo sciopero sia preannunciato almeno 10 giorni prima (in modo che gli utenti siano avvisati con almeno 5 giorni di anticipo e possano adottare soluzioni alternative);
-sia esperito obbligatoriamente un tentativo di conciliazione con l’Ente al quale la protesta è indirizzata.
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